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Pasquale Lacalandra

Esdebitazione dell'incapiente

Aggiornamento: 31 ott 2022

Importante novità nel Dlgs. 14/2019 Codice della Crisi d'Impresa (CCI): la possibilità di esdebitare anche il soggetto completamente incapiente, ossia che non abbia nulla da offrire in pagamento ai creditori.


La norma

All'articolo 283 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa viene previsto che, solo per una volta nella vita, il debitore persona fisica meritevole, possa essere esdebitato (liberato definitivamente dai debiti) anche se non ha nulla da offrire ai suoi creditori. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al Giudice competente.

Il Giudice valuterà la meritevolezza del debitore e, verificata l'assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concederà l'esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Questa in estrema sintesi la novità dell'Articolo 283 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa, dal quale si evince ancora una volta lo spirito della riforma, ossia di far ritornare in bonis il debitore, per fargli acquistare nuovamente un ruolo attivo nell'economia e nella società.



L'esdebitazione dell'incapiente è un potentissimo rimedio contro il dilagante fenomeno della povertà, consentendo al debitore di riacquistare un ruolo attivo nella società.

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