Con il nuovo Codice della Crisi viene ulteriormente rafforzato l'istituto della Esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui a seguito dell'instaurazione di una procedura concorsuale come la Liquidazione Controllata.
In particolar modo l'art. 282 prevede che l'Esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o anteriormente se sono decorsi tre anni dalla sua apertura.
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